Come avevo pensato a settembre verificando un rapporto prezzi utili decisamente troppo basso, la borsa italiana negli ultimi 3 mesi ha avuto un notevole rimbalzo.
La combinazione di prezzi sin troppo bassi e l’aumento dei tassi d’interesse operato dalla BCE ha favorito più di ogni altro la Borsa Italiana cresciuta del 16% nell’ultimo trimestre dell’anno e in questo inizio del 2023.
Le prospettive per quest’anno non sono affatto mutate in un contesto generale di rialzi dei tassi. Il sistema bancario vedrà irrimediabilmente una crescita degli utili e il listino italiano è particolarmente caratterizzato dalla presenza di banche. Ecco perché sono particolarmente positivo sul listino italiano in generale e sui PIR in particolare.
Tra i PIR che più spesso consiglio ai miei clienti: Leadersel è a +16.55% negli ultimi tre mesi https://www.ersel.it/fondo/leadersel-pmi-classe-b e Anima Iniziativa italia è a +16.25% https://www.animasgr.it/it/consulente-finanziario/prodotti/scheda/Anima-Iniziativa-Italia-Classe-AP
Approfondiamo il tema PIR e cerchiamo di capirne di più
I PIR (Piani Individuali di Risparmio a lungo termine) sono soluzioni di investimento che consentono di usufruire di un vantaggio fiscale. Puoi costituirli nella forma di PIR ordinario e/o alternativo.
Se mantieni gli strumenti nel piano per almeno cinque anni è prevista la totale esenzione dei redditi di natura finanziaria derivanti dall’investimento.
Inoltre, gli strumenti detenuti nel PIR non sono soggetti all’imposta sulle successioni. Per il PIR alternativo, in relazione agli investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022, hai l’opportunità di trasformare una parte di eventuali minusvalenze, realizzate sugli strumenti finanziari detenuti per almeno 5 anni, in credito d’imposta utilizzabile in compensazione dall’IPERF o da altre imposte e contributi dovuti.
Quali sono le caratteristiche che qualificano l’investimento nei PIR?
PIR ORDINARIO
Almeno per il 70% del valore complessivo del piano deve essere investito, per almeno 2/3 dell’anno, in strumenti finanziari di imprese residenti in Italia o in altri in Stati dell’UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE), ma con stabile presenza in Italia;
Almeno il 25% di questo 70% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese non incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati;
E almeno il 5% di questo 70% deve essere investito in strumenti finanziari di imprese non incluse né nel FTSE MIB né nel FTSE Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti. (La suddivisione riportata si riferisce ai PIR costituiti a partire dal gennaio 2020, come da art. 1, commi da 100 a 114 Legge 232/2016, e art. 13-bis. DL 124/2019, convertito dalla Legge 157/2019)
PIR ALTERNATIVO
Almeno il 70% del valore complessivo del piano deve essere investito in strumenti finanziari di imprese residenti in Italia o in Stati membri dell’UE o del SEE ma con stabile presenza in Italia, non incluse né nell’indice FTSE MIB né nell’indice FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati, nonché in prestiti erogati alle predette imprese e in crediti delle medesime imprese. (Come da art. 1, commi da 100 a 114, Legge n. 232/2016 e art. 13-bis, comma 2-bis, D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, e successive modifiche)
Inoltre è importante sapere che:
Il PIR può essere aperto solo da persone fisiche con residenza fiscale in Italia, relativamente agli investimenti effettuati al di fuori dell’esercizio di un’eventuale attività imprenditoriale;
Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR ordinario alla volta tale vincolo non vale per il PIR alternativo;
Potrai investire nel PIR ordinario fino ad un massimo di 40.000€ all’anno (solare) e per un totale complessivo di 200.000€;
Potrai investire nei PIR alternativi da te posseduti fino ad un massimo di 300.000€ all’anno (solare) e per un totale complessivo di 1.500.000€;
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale sui rendimenti dovrai mantenere, all’interno del piano, gli strumenti finanziari per una durata di almeno 5 anni. Dopo tale periodo, gli strumenti finanziari presenti nel piano potranno essere dismessi, in relazione a quanto previsto dalla docuemntazione d’offerta della soluzione di investimento, senza l’applicazione dell’ordinario prelievo fiscale (attualmente pari al 26% ovvero per i titoli pubblici ed equiparati al 12,50%).
In caso di decesso del titolare del PIR il trasferimento degli strumenti che compongono il piano non sarà soggetto all’imposta di successione (anche se non sono decorsi i 5 anni).
Le caratteristiche che qualificano l’investimento nei PIR comportano l’assunzione di rischi in termini di concentrazione a livello geografico e di liquidità con riferimento alla componente di titoli non quotati.
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